Come fare la denuncia dell’impianto di terra?

In quali casi si deve denunciare l’impianto di terra?

L’impianto di terra deve essere denunciato, per tutti gli impianti elettrici dei luoghi di lavoro.

Questo vale per i nuovi impianti elettrici, per le ristrutturazioni sostanziali e ad ogni subentro, cioè ad ogni cambio di attività nello stesso luogo di lavoro.

Nel 2001 con il DPR 462 è cambiato il modo di denunciare l’impianto di terra.

 

ATTENZIONE: se non ami leggere e preferisci ascoltare, clicca sulla puntata di Elettricista felice di questo articolo: https://www.spreaker.com/episode/15625933

 

La denuncia dell’impianto di terra deve essere fatta per qualunque luogo di lavoro oppure esistono eccezioni?

La denuncia dell’impianto di terra viene chiamata anche “omologazione dell’impianto di terra”.

Ci sono delle eccezioni per alcuni luoghi di lavoro, ad esempio: complessi militari, trasporti aerei, navali e ferroviari, aziende telefoniche, aziende produttrici e distributrici di energia elettrica, industrie estrattive a cielo aperto e sotterraneo e i centri di ricerca dell’Enea.

In tutti gli altri luoghi di lavoro, si deve denunciare l’impianto di terra.

Come fare la denuncia dell’impianto di terra?

Chi deve denunciare l’impianto di terra?

L’impianto di terra deve essere denunciato dal datore di lavoro. Nel caso di cantiere edile, l’omologazione dell’impianto di terra deve essere denunciata dal titolare dell’impresa edile.

A chi presentare la denuncia dell’impianto di terra?

Il datore di lavoro deve presentare la denuncia dell’impianto di terra all’INAIL (un tempo si presentava all’ISPESL) e per completezza, anche all’ASL o all’ARPA.

Come presentare la denuncia dell’impianto di terra?

Per presentare la denuncia dell’impianto di terra, puoi consegnare le copie manualmente oppure spedire tramite PEC.

Puoi cercare l’elenco delle mail PEC INAIL nel seguente link

https://www.indicepa.gov.it/ricerca-pec/n-ricerca-pec.php?cod_amm=inail&mail_pec=

Se lo spedisci, non è sufficiente la semplice consegna della Dichiarazione di Conformità, ma devi associare un modello di trasmissione. Devi cioè inserire un primo foglio che descrive cosa stai inviando e che specifica se invii la Dichiarazione di Conformità completa o priva di allegati.

Nel caso in cui invii la Dichiarazione di Conformità senza allegati, dovrai indicare che la copia integrale è presente nel luogo di lavoro.

Se invece la consegni a mano, conviene andare con due copie, in modo da fartene vidimare una da tenere come ricevuta.

Alcuni Comuni hanno attivato il servizio di comunicazione INAIL all’interno del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). Se nel tuo Comune se ne occupa direttamente il SUAP, effettueranno loro la spedizione all’INAIL dei documenti da te forniti.

Insieme devi portare anche la ricevuta del pagamento all’INAIL, tramite bollettino o bonifico bancario. Mentre scrivo questo articolo, l’importo da pagare è di €30.

Cosa deve comprendere la Dichiarazione di Conformità?

La Dichiarazione di Conformità deve comprendere sicuramente:

  1. Legenda. Riferimento ai numerini presenti nella DiCo, come da DM37
  2. Relazione tipologia materiali utilizzati
  3. Schema impianto realizzato. È consigliata l’indicazione di codice e matricola dei quadri di cantiere. Disegni e foto potrebbero tutelarti
  4. Riferimento alle Dichiarazioni di Conformità esistenti
  5. Verifica dell’impianto elettrico e della messa a terra
  6. Verifica protezione fulminazione
  7. Certificazione del quadro elettrico (CEI N60439-4 oppure CEI N61439-4 oppure CEI 1713/4) il 4 finale indica che il quadro è destinato ai cantieri
  8. Requisiti professionali azienda installatrice

Quali quadri elettrici usare nel cantiere edile?

Nel cantiere edile dobbiamo usare quadri ASC o ACS, per tutti i quadri elettrici contenenti prese elettriche, quindi dovranno avere certificazioni che terminano col numero 4, come CEI N60439-4 oppure CEI N61439-4 oppure CEI 1713/4 (quadri da cantiere).

Questo non comprende i quadri di distribuzione, che contengono solo giunte e protezioni delle linee.

Per i cantieri edili serve il progetto eseguito dal progettista?

Il progetto eseguito dal progettista, per i cantieri edili, secondo il DM 37/08 non è necessario, se la fornitura elettrica è dedicata al solo cantiere. Indipendentemente dalla potenza elettrica impegnabile.

Questo non significa che non si deve fare lo schema dell’impianto elettrico, ma semplicemente che il progetto può essere redatto dall’installatore.

La denuncia di terra vale per sempre o va rifatta?

La denuncia di terra deve essere rifatta ogni volta che avviane un ampliamento o una trasformazione dell’impianto, una variazione d’uso dell’ambiente di lavoro, in quanto vi è un cambiamento dello stato di sicurezza.

Quali sono le verifiche successive?

Le verifiche successive sono quelle regolate dal DPR 462 del 2001, che obbliga il datore di lavoro a richiederle periodicamente, con una frequenza di 2 o 5 anni.

Le verifiche possono essere eseguite solo dall’ASL o da un Ente certificato dal Ministero.

 

Se vuoi ascoltare la puntata di Elettricista felice su questo tema: https://www.spreaker.com/episode/15625933

 

Se vuoi approfondire l’argomento, prova a vedere se “Il Professionista Elettrico” dell’Esperto Alessio Piamonti ha in calendario un webinar o corso sul tema: https://www.ilprofessionistaelettrico.it/elenco-corsi.php

 

Alla prossima elettricista… e teniamoci in contatto!

COLORI DEI FILI

Quando effettuiamo un controllo dell’impianto elettrico per redarre la dichiarazione di rispondenza dobbiamo:

accertarsi che l’impianto segua le norme che c’erano in vigore quando è stato concepito e questo vuole dire: il corretto uso dei colori dei fili.

Come conduttori di fase si possono usare:

  • qualsiasi colore, escluso giallo-verde e blu

come neutro:

  • ante 1984 qualunque colore escluso giallo-verde
  • post 1984 blu

come conduttore di protezione PE:

  • ante 1984 qualsiasi colore con fascetta giallo-verde alle estremità
  • post 1984 giallo-verde

come conduttore PEN:

  • cavo giallo-verde con fascette blu
  • cavo blu con fascette giallo-verde

LA7 HA CAMBIATO FREQUENZA

Da Gennaio 2017 si è concluso il processo di migrazione dei canali La7, La7d, La7 HD e La7d HD dal vecchio mux TIMB3 al nuovo mux Cairo 2, con conseguente cambio di frequenza.

A seconda delle regioni, il mux Cairo 2 è visibile sui canali UHF 25 (506 MHz) e/o UHF 59 (778 MHz). Purtroppo lo spostamento ha creato non pochi problemi ai telespettatori che utilizzano impianti d’antenna incompatibili con il canale 25.

Per risolverli in modo semplice ed efficace, l’azienda bresciana Emme Esse ha inserito a catalogo due nuovi articoli.

Il primo è il miscelatore 83167K25 con due ingressi e due uscite passanti che sposta il canale 25 proveniente dall’antenna di banda V verso quella di banda IV. Questa soluzione è indicata quando si riceve il solo canale 25 (che è un canale di banda IV) dalla medesima direzione dei canali di banda V mentre gli altri canali in banda IV provengono da una diversa direzione. Il filtro risistema le bande prima dell’ingresso nel centralino, in accordo con la ripartizione tradizionale di IV e V, spostando quindi il 25 nuovamente nella banda IV. È inoltre indicato qualora il canale 25 ricevuto dalla direzione di banda V non sia fortemente disequalizzato rispetto alla banda IV in cui viene spostato.

Il secondo articolo è il convertitore di canale digitale con PLL (83681) che invece converte il canale 25 sul canale 58 garantendo un livello di uscita di 105dBμV e un guadagno regolabile di 12 dB. In questo caso, l’antenna di banda IV può essere collegata direttamente al relativo ingresso del centralino mentre la banda V deve prima essere processata dal convertitore 83681 che converte il canale 25 in un canale di banda V per poi offrire all’uscita l’intera banda V pronta per l’idoneo ingresso nel centralino.

COME LEGGERE LE SIGLE DEI CAVI CPR

NUOVE SIGLE CAVI CPR

Attenzione elettricisti. Dal 1 luglio 2017 cambieranno i cavi in commercio con tutte le marcature che li accompagnano.

E’ il nuovo regolamento CPR sui cavi. Dal 1 Luglio tutti i fornitori dovranno vendere i nuovi cavi e in caso quelli vecchi fino ad esaurimento scorte.

In questa puntata vi spiegherò come si suddivideranno i cavi in modo che sappiate di cosa si tratta per non far brutta figura di fronte a un cliente che sentendone parlare vi possa fare qualche domanda a riguardo.

Se un impresario che vi sta confermando un cantiere da fare vi chiede:

i cavi che mi metterai saranno i nuovi CPR?

Voi dovete sapere di cosa sta parlando

Fino ad ora i cavi Sui cavi attuali trovate scritto il nome del cavo, tipo FG7OR e la norma di riferimento alla norma CEI per il suo comportamento al fuoco, per esempio quasi sempre trovate scritto CEI 20-22 che indica che è non propagante l’incendio, se poi siete in un ambiente a rischio di incendio allora oltre a non propagare l’incendio, dovrà avere anche bassa emissione di fumi, per cui oltre alla scritta  CEI 20-22, non propagante l’incendio, ci sarà anche la scritta CEI 20-38, bassa emissione di fumi.

Sui nuovi cavi invece oltre al nome del cavo che cambierà. per esempio l’FG7 non si chiamerà più così ma FG16, per sapere che tipo di reazione al fuoco ha non ci saranno più i riferimenti alle norme CEI, cioè CEI 20-22 e CEI 20-38, ma una sigla tipo

C s3 d1 a3

C è la classe di reazione al fuoco

s3 è il valore dell’opacità dei fumi

d1 del gocciolamento

a3 dell’acidità

Combinando la classe con i parametri di acidità. gocciolamento e opacità, la CEI nel 2016 ha stabilito 4 tipologie di cavi secondo la loro reazione al fuoco.

 

Ma andiamo per gradi. Che cosa è il Regolamento CPR?

Causa gravi incidenti causati da incendi, l’Europa decise nel 2011 di dettare regole comuni per quanto riguarda il comportamento al fuoco dei cavi elettrici in modo da assicurarsi che se un elettricista italiano fosse andato in Germania a fare un impianto avrebbe seguito delle norme comuni a livello europeo.

Ecco nascere il Regolamento CPR che obbliga tutti i Stati membri ad adottare la stessa classificazione dei cavi elettrici.

Con questo regolamento i cavi in Europa vengono suddivisi in 7 classi secondo la loro reazione e resistenza al fuoco.

Classe A, B, B2, C, D, E, F.

La A è la più resistente al fuoco, la F meno.

Oltre alla classe vengono specificati i valori di 3 parametri:

acidità, opacità dei fumi e gocciolamento.

Sì perché hanno detto:”Ma anche se diciamo se un cavo resiste più di un altro al fuoco, non sappiamo però quando il cavo brucia che tipo di fumi sprigiona e come l’isolante si scioglie.”

Ecco allora che oltre la classe, vengono specificati 3 parametri:

l’acidità (a), l’opacità dei fumi (s) e il gocciolamento (d).

L’acidità indica l’acidità contenuta nei fumi sprigionati durante l’incendio, più alta è, più tossica è.

L’opacità dei fumi è la densità del fumo sprigionato durante l’incendio che va a oscurare l’ambiente impedendo la fuga, più è alta, più il fumo oscurerà l’ambiente.

Il gocciolamento indica la pericolosità delle gocce create dal cavo che si scioglie che essendo incandescenti potrebbero fomentare l’incendio.

Come ho detto la CEI nel 2016 ha semplificato la cosa e ha creato 4 tipologie di cavo (CEI EN 35016).

In ordine da quello con miglior prestazione sono:

il primo, di classe B2, il migliore

Il secondo di classe C seguito dalla lettera s1 valore basso di opacità

il terzo di classe C seguito dalla lettera s3 valore alto di opacità

Il quarto di classe E

Ma dove bisogna usarli?

Dimenticatevi del primo, quello di classe B2, perché richiesto per ambienti ad altissimo rischio di incendio quali metropolitane, aeroporti, porti, stazioni, gallerie stradali, roba veramente in grande.

Il secondo, quello di classe C s1, è quello non propagante l’incendio, con bassa emissione di fumi e verrà richiesto per ambienti a rischio di incendio quali ospedali, alberghi, scuole e dove comunque ci vuole il progetto.

Il terzo, quello di classe C s3, è quello non propagante l’incendio usato negli ambienti ordinari, ma con affluenza di persone come parti condominiali, bar, ristoranti.

Il quarto, quello di classe E, è quello non propagante la fiamma, usato nelle abitazioni.

Se fate impianti civili, allora vi districherete fra i cavi di classe E e quelli di classe C s3.

CLASSIFICAZIONE CAVI CPR

Dove e quando usare i nuovi cavi dettati dal regolamento CPR?

Vi ricordo che sto parlando dei cavi che entreranno in commercio dal 1 luglio 2017 che andranno a sostituire i cavi che normalmente avete sempre utilizzato, obbligo dettato dal regolamento europeo CPR.

Vi ricordo che per ora l’obbligo riguarda la vendita e non la posa che per ora rimarrà facoltativa in quanto non è ancora uscita la norma CEI che ne obbliga l’installazione.

I luoghi dove posarli sono gli ambienti di ingegneria civile, per cui costruzioni in generale.

Abitazioni, aziende, edifici di qualsiasi genere.

Non luoghi all’aperto come parchi, strade, cantieri edili o simili. In futuro i vostri vecchi cavi proteste farli fuori fino ad esaurimento in questi impianti all’aperto, dove il rischio incendio è minimo, appunto perché all’aperto.

E’ una legge non retroattiva per cui non si applica agli impianti vecchi, cioè non c’è l’obbligo di cambiare i cavi negli impianti già esistenti.

Il nuovo regolamento CPR riguarda qualsiasi tipo di cavo, da quello elettrico a quello di segnale antenna, di rete o antintrusione.

Ma questi cavi non sono quelli resistenti al fuoco. Questi fanno parte di un’altra famiglia e sono già regolamentati da altre norme.

Si parla di cavi normali che in caso di incendio bruciano e a secondo dei fumi che sprigionano vengono suddivisi in varie classi.

Per rinfrescarvi la memoria i cavi si suddividono in:

non propaganti la fiamma che estinguono la fiamma, ma solo se non sono posati in fascio,

non propaganti l’incendio che estinguono la fiamma anche se posati in fascio,

non propaganti l’incendio con bassa emissione di fumi.

resistenti al fuoco che non sono considerati dal regolamento CPR

Vi ricordate le 4 classi definite dalla norma CEI che ha voluto così semplificare le 7 create in Europa?

la prima è la classe B2,

la seconda è la classe C con opacità s3,

la terza è la classe C con opacità s1,

la quarta è la classeE

Dei nuovi cavi:

la classe E è non propagante la fiamma

la classe C s3 è non propagante l’incendio

la classe C s1 è non propagante l’incendio con bassa emissione di fumi

la classe B2 è non propagante l’incendio con bassissima emissione di fumi

In quale tipo di impianto si usano?

La classe E non propagante la fiamma può essere utilizzata o singolarmente oppure in fascio basta che sia in tubo incassato in materiale non combustibile come il muro. In una abitazione infilerete la classe E.

La classe C s3 non propagante l’incendio viene usata in quegli ambienti non a rischio di incendio secondo la legge, ma secondo una vostra valutazione. Per cui ambiente dove transitano molte persone come bar, ristoranti, locali medici, spazi condominiali.

Fino ad oggi c’è sempre stato l’obbligo in questi ambienti di infilare cavi non propaganti l’incendio, ma non ve ne siete accorti perché il filo unipolare N07VK venduto dai grossisti è già non propagante l’incendio. Potete allora continuare a usare questo tipo di filo anche per le abitazioni al posto di quelli in classe E, ma credo che con i nuovi controlli di qualità richiesti per la fabbricazione dei nuovi cavi, ci sarà una differenza economica fra le 2 classi. Staremo a vedere dopo il 1 luglio.

La classe C s1 non propagante l’incendio e con bassa emissione di fumi verrà utilizzata negli ambienti a rischio di incendio che sono specificati nei vari decreti usciti negli anni.

Sono quelli che fino ad oggi erano i cavi LSH0, appunto a bassa emissione di fumi.

Per esempio:

ospedali e case di riposo alberghi con oltre 25 posti letto

locali di spettacolo

centri sportivi

palestre

scuole con oltre 100 persone

asili nido con oltre 30 persone

aziende con oltre 300 persone

condomini con altezza antincendio superiore a 24 metri

DETRAZIONE AL 65%

ECOBONUS 2017

Oggi parliamo dell’Ecobunus 2017 che potrebbe interessare chi fa domotica.

Si tratta di incentivi che è sempre bene sapere perché fa parte della strategia di marketing di un’azienda.

Quando vieni contattato da un cliente, se oltre a costi e informazioni tecniche del lavoro che gli vai a preventivare, le dici anche i vantaggi fiscali che può usufruire, mostri un valore aggiunto della tua ditta perché il cliente avrà l’impressione di avere a che fare con uno che oltre il lavoro, è sempre aggiornato su leggi e norme.

L’Ecobonus permette la detrazione del 65% in 10 anni di tutti quegli impianti che permettono al cliente un miglioramento dell’efficienza energetica.

Efficienza energetica riguardante la parte idraulica come il riscaldamento, raffrescamento e l’acqua sanitari. E a te elettricista cosa interessa?

Aspetta. Hanno pensato che per risparmiare ancora di più, sia meglio monitorare anche a distanza questi impianti e come lo fai se non con un impianto domotico? Ecco entrare in gioco tu elettricista. E’ il forse già sentito Building Automation.

Se l’impianto domotico che vai a fare serve a monitorare l’impianto di riscaldamento, di raffrescamento o l’acqua dei sanitari, ecco che la detrazione del 65% spetta anche per il tuo lavoro.

Ci sono però delle prestazioni da rispettare e cioè il tuo impianto deve poter essere gestito da remoto tramite APP, con controllo della temperatura, andamento dei consumi e possibilità di accenderlo e spegnerlo e di programmarlo settimanalmente.

Se per far questo devi trasformare l’intero impianto elettrico in domotico ecco che la detrazione spetta su tutto l’impianto elettrico compreso le spese di muratura. Attenzione a non esagerare e a non inserire anche la parte diffusione audio o video perché c’entrano poco con il risparmio energetico.

I più furbi penseranno: se la detrazione riguarda tutti quei dispositivi inerenti al controllo da remoto, allora mi compro un bel Iphone da 900 euro, un Ipad, un Mac da 2000 euro e detraggo tutto del 65%. E mica sono scemi. Questo lo hanno specificato che non si può fare, sono esclusi infatti i dispositivi mobili.

Chi ne usufruisce? Privati, condomini e aziende. Non su immobili di nuova costruzione, ma solo su quelli già esistenti. Inoltre si applica anche solo sul materiale, magari acquistato dal cliente, sempre se sa cosa acquistare. Questa cosa è meglio sconsigliarla prima che ti ritrovi ad installare una radiosveglia al posto di un combinatore gms o un rubinetto della ideal standard al posto dell’elettrovalvola .

Il pagamento deve essere fatto tramite bonifico con specificato la causale, il numero fattura e deve essere fatta la domanda entro 90 giorni fine lavori all’ENEA, l’Ente Nazionale Efficienza Energetica.

Per quanto riguarda l’iva si applica il 10% se si è su un impianto residenziale. L’iva al 10% rientra l’agevolazione per le ristrutturazioni e si applica sia alla manodopera che al materiale basta che sia fornito dall’installatore.

Attenzione se però il materiale fornito rientra nella dicitura “beni di valore significativo” perché ha un costo solitamente alto confronto alla manodopera, allora c’è un discorso diverso da fare che affronteremo in un altra puntata.

La cosa interessante è che l’impianto domotico può essere installato anche separatamente e in un secondo momento dagli impianti che va a controllare.

Cioè se c’è da rifare tutto l’impianto idraulico si entra dentro un discorso di più artigiani, l’impresa e così via, e magari il cliente non lo gestisci neppure tu direttamente in questo modo. Ma siccome l’Ecobonus è riconosciuto anche se l’impianto domotico viene fatto a se stante ecco che si aprono varie possibilità.

Al tuo cliente puoi proporre un impianto di controllo con sonde di temperatura e umidità per stanza, con contatti alle finestre che spengono l’impianto quando sono aperte, ovviamente tutto remotizzato per rientrare nell’Ecobonus. Ci sono varie soluzioni che vedremo insieme.

La cosa importante è informare il cliente di questa possibilità che si può tramutare per te in lavoro.

GUIDA PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.pdf