In quali casi si deve denunciare l’impianto di terra?

L’impianto di terra deve essere denunciato, per tutti gli impianti elettrici dei luoghi di lavoro.

Questo vale per i nuovi impianti elettrici, per le ristrutturazioni sostanziali e ad ogni subentro, cioè ad ogni cambio di attività nello stesso luogo di lavoro.

Nel 2001 con il DPR 462 è cambiato il modo di denunciare l’impianto di terra.

 

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La denuncia dell’impianto di terra deve essere fatta per qualunque luogo di lavoro oppure esistono eccezioni?

La denuncia dell’impianto di terra viene chiamata anche “omologazione dell’impianto di terra”.

Ci sono delle eccezioni per alcuni luoghi di lavoro, ad esempio: complessi militari, trasporti aerei, navali e ferroviari, aziende telefoniche, aziende produttrici e distributrici di energia elettrica, industrie estrattive a cielo aperto e sotterraneo e i centri di ricerca dell’Enea.

In tutti gli altri luoghi di lavoro, si deve denunciare l’impianto di terra.

Come fare la denuncia dell’impianto di terra?

Chi deve denunciare l’impianto di terra?

L’impianto di terra deve essere denunciato dal datore di lavoro. Nel caso di cantiere edile, l’omologazione dell’impianto di terra deve essere denunciata dal titolare dell’impresa edile.

A chi presentare la denuncia dell’impianto di terra?

Il datore di lavoro deve presentare la denuncia dell’impianto di terra all’INAIL (un tempo si presentava all’ISPESL) e per completezza, anche all’ASL o all’ARPA.

Come presentare la denuncia dell’impianto di terra?

Per presentare la denuncia dell’impianto di terra, puoi consegnare le copie manualmente oppure spedire tramite PEC.

Puoi cercare l’elenco delle mail PEC INAIL nel seguente link

https://www.indicepa.gov.it/ricerca-pec/n-ricerca-pec.php?cod_amm=inail&mail_pec=

Se lo spedisci, non è sufficiente la semplice consegna della Dichiarazione di Conformità, ma devi associare un modello di trasmissione. Devi cioè inserire un primo foglio che descrive cosa stai inviando e che specifica se invii la Dichiarazione di Conformità completa o priva di allegati.

Nel caso in cui invii la Dichiarazione di Conformità senza allegati, dovrai indicare che la copia integrale è presente nel luogo di lavoro.

Se invece la consegni a mano, conviene andare con due copie, in modo da fartene vidimare una da tenere come ricevuta.

Alcuni Comuni hanno attivato il servizio di comunicazione INAIL all’interno del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). Se nel tuo Comune se ne occupa direttamente il SUAP, effettueranno loro la spedizione all’INAIL dei documenti da te forniti.

Insieme devi portare anche la ricevuta del pagamento all’INAIL, tramite bollettino o bonifico bancario. Mentre scrivo questo articolo, l’importo da pagare è di €30.

Cosa deve comprendere la Dichiarazione di Conformità?

La Dichiarazione di Conformità deve comprendere sicuramente:

  1. Legenda. Riferimento ai numerini presenti nella DiCo, come da DM37
  2. Relazione tipologia materiali utilizzati
  3. Schema impianto realizzato. È consigliata l’indicazione di codice e matricola dei quadri di cantiere. Disegni e foto potrebbero tutelarti
  4. Riferimento alle Dichiarazioni di Conformità esistenti
  5. Verifica dell’impianto elettrico e della messa a terra
  6. Verifica protezione fulminazione
  7. Certificazione del quadro elettrico (CEI N60439-4 oppure CEI N61439-4 oppure CEI 1713/4) il 4 finale indica che il quadro è destinato ai cantieri
  8. Requisiti professionali azienda installatrice

Quali quadri elettrici usare nel cantiere edile?

Nel cantiere edile dobbiamo usare quadri ASC o ACS, per tutti i quadri elettrici contenenti prese elettriche, quindi dovranno avere certificazioni che terminano col numero 4, come CEI N60439-4 oppure CEI N61439-4 oppure CEI 1713/4 (quadri da cantiere).

Questo non comprende i quadri di distribuzione, che contengono solo giunte e protezioni delle linee.

Per i cantieri edili serve il progetto eseguito dal progettista?

Il progetto eseguito dal progettista, per i cantieri edili, secondo il DM 37/08 non è necessario, se la fornitura elettrica è dedicata al solo cantiere. Indipendentemente dalla potenza elettrica impegnabile.

Questo non significa che non si deve fare lo schema dell’impianto elettrico, ma semplicemente che il progetto può essere redatto dall’installatore.

La denuncia di terra vale per sempre o va rifatta?

La denuncia di terra deve essere rifatta ogni volta che avviane un ampliamento o una trasformazione dell’impianto, una variazione d’uso dell’ambiente di lavoro, in quanto vi è un cambiamento dello stato di sicurezza.

Quali sono le verifiche successive?

Le verifiche successive sono quelle regolate dal DPR 462 del 2001, che obbliga il datore di lavoro a richiederle periodicamente, con una frequenza di 2 o 5 anni.

Le verifiche possono essere eseguite solo dall’ASL o da un Ente certificato dal Ministero.

 

Se vuoi ascoltare la puntata di Elettricista felice su questo tema: https://www.spreaker.com/episode/15625933

 

Se vuoi approfondire l’argomento, prova a vedere se “Il Professionista Elettrico” dell’Esperto Alessio Piamonti ha in calendario un webinar o corso sul tema: https://www.ilprofessionistaelettrico.it/elenco-corsi.php

 

Alla prossima elettricista… e teniamoci in contatto!