E’ inutile scorrere tutte le attività soggette al controllo da parte dei vigili nel DPR 151/2011, ci si perde.
Se abbiamo a che fare con ditte che usano solventi, c’è pericolo di esplosione, usano benzina, sappiamo che dobbiamo controllare se presenti nell’elenco del decreto, ma quasi sempre sono soggetti a progettazione per cui se ne occupa il progettista.
Ci sono però ambienti che magari non superano le metrature e la potenza per cui necessitano di un progettista, ma si devono conoscere invece altri parametri che lo trasformano in un ambiente a rischio di incendio.
Elenco delle attività più comuni soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco estrapolate ai sensi del D.P.R. 151/2011
EDIFICI
- Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m
- Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
- Autorimesse superiore a 300 m2
UFFICI
- Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
- Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
SCUOLE
- Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti
- Alberghi, con oltre 25 posti-letto e campeggi superiore a 400 persone.
- biblioteche con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
- Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
COMMERCIO
- Edifici a uso terziario e/o industriale con presenza superiore a 300 persone o di superficie superiore a 5000 m2
- Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
LOCALI
AZINEDE
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